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Lo statuto dell'associazione Proloco Longarone

Lo Statuto approvato dall'assemblea del Soci nella seduta pubblica in data 22/03/2005

Statuto Art.1 - Denominazione - Sede

E’costituita l'Associazione Pro Loco di Longarone.
Essa ha sede a Longarone in Piazza Jacopo Tasso n° 2.
L’Associazione ha carattere volontario, non persegue fini di lucro, svolgendo compiti di utilità pubblica e sociale.
L’Associazione Pro Loco è un’organizzazione apartitica.

Statuto Art.2 - Competenza territoriale

Detta Associazione svolge la sua attività nel comune di Longarone e in comuni limitrofi, se privi di Pro Loco.
La Pro Loco può iscriversi all’Albo della Provincia di Belluno in base alla Legge Regionale del 04.11.2002- n°33- Art. 10-1° comma - lettera A.

Statuto Art.3 - Scopi

Gli scopi che I’Associazione si propone sono:
a)    riunire nell’Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località di giurisdizione;
b)    svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali, artistici e storico culturali dei luoghi e della zona;
c)     promuovere,coordinare e gestire le iniziative (convegni,gite,escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere, mostre e altri servizi, anche in modo continuativo, che servano a rendere più gradito il soggiorno agli abitanti ed ai turisti;
d)    realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, e della salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e dei prodotti tipici della località;
e)    favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
f)    sviluppare 1'ospitalità e l'educazione turistica d’ambiente;
g)    stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività extra alberghiera ed alberghiera;
h)    preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte le azioni atte a garantirne la funzionalità;
i)    assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico;
l)    svolgere attività di assistenza ed informazione turistica nel rispetto della Legge Regionale n° 33/2002 - Art. 20 - 3°comma - lettera C, tramite l'istituzione di un Ufficio Informazioni;
m)    apertura e gestione di un circolo per i propri soci;
n)    collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in armonia con quanto previsto dagli Art. n° 74 ( ) e n° 75( ) dello Statuto Comunale, con i Comitati Regionale e Provinciale, quali organi rappresentativi delle Pro Loco e di collegamento con gli Enti istituzionali;
o)    può esercitare attività di promozione sociale;

Statuto Art.4 - Organi

Sono Organi dell’Associazione:
a)    L’ASSEMBLEA DEI SOCI;
b)    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
c)    IL PRESIDENTE;
d)    IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
e)    IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
f)    IL COMITATO ESECUTIVO.


Statuto Art.5 - Assemblea dei soci

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta 1’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alle Leggi ed allo Statuto, obbligano i soci.
L’Assemblea può essere di due tipi: ORDINARIA e STRAORDINARIA.
All’ASSEMBLEA ORDINARIA spettano:
a)    l'approvazione dei bilanci e della programmazione annuale;
b)    la elezione del Consiglio d’Amministrazione,del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
c)    l’approvazione delle quote associative annuali proposte del Consiglio per l’anno successivo;
All’ASSEMBLEA STRAORDINARIA spettano:
a)    le modifiche dello Statuto;
b)    Io scioglimento dell’Associazione.
Alle Assemblee prendono parte tutti i Soci in regola con la quota sociale annua ma hanno diritto al voto solo i Soci in regola con i versamenti della quota di iscrizione relativa all’anno precedente oltre a quello in cui si effettuano le operazioni di voto.
Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, se vi partecipano almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, con qualsiasi numero di presenti.
Esse deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.
Non sono ammesse votazioni per delega. Le Assemblee sono presiedute da un Presidente, nominato dalle stesse all’inizio dei lavori, con l’assistenza del Segretario della Pro Loco. L'Assemblea Ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, per le decisioni di sua competenza: essa delibera sui conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività ed eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione e dei Soci. L'Assemblea, per l'approvazione del bilancio, è convocata prima del termine previsto, in base all’Art.6 del Regolamento della Provincia, per la presentazione dei bilanci e delle domande di contributo; le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per legge, nei termini fissati dagli stessi.
L’Assemblea viene indetta dal Presidente dell’Associazione Pro Loco, previa delibera del Consiglio che ne stabilisce la data, l'ora e l’ordine del giorno, con avviso che deve essere inviato ai Soci almeno otto giorni prima e trasmesso a mezzo lettera con affrancatura ordinaria. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente dell’Associazione, quando ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta e motivata di due terzi del Consiglio o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, con le stesse modalità dell’Assemblea Ordinaria.
Delle riunioni Assembleari dovrà essere redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Statuto Art.6 - Il consiglio di amministrazione

II Consiglio di Amministrazione è formato da nove membri eletti, a votazione segreta, dall’Assemblea dei Soci.
I    Consiglieri restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
Alle riunioni del Consiglio è prevista la rappresentanza della Amministrazione Comunale con voto consultivo.
Il Consiglio elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente.
Elegge inoltre, con voto segreto, uno o più delegati che lo rappresentino a tutti gli effetti e curino gli interessi dell’Associazione Pro Loco in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Longarone Fiere s.r.l. o ad altre Società in cui la Pro Loco abbia parte interessata;
Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il Segretario, con funzioni, eventualmente, anche di tesoriere, che può esser scelto anche al di fuori del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto.
Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge.
Il Consiglio si raduna, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta scritta di due terzi dei membri del Consiglio stesso.
I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. Tale deliberà dovrà essere notificata, con lettera raccomandata al Consigliere decaduto.
Le dimissioni di un Consigliere devono essere presentate per iscritto con lettera raccomandata; il Consiglio si limiterà a prenderne atto.
I Consiglieri decaduti o dimissionari saranno surrogati, fino ad un terzo dei membri eletti, alla prima seduta del Consiglio, con i Soci che, secondo le ultime elezioni, hanno ottenuto il maggior numero di voti tra quelli non eletti.
Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità è determinante il voto di chi presiede la seduta.
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge e dal presente Statuto, riservate, in modo tassativo, all'Assemblea dei Soci. Spetta, inoltre, al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del Bilancio Preventivo con il relativo programma d'azione, la stesura del Conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta e la indicazione delle quote associative per l’anno successivo. Le riunioni del Consiglio sono rese note al pubblico mediante l'affissione all'Albo della Pro Loco e comunicazione con lettera con affrancatura ordinaria dell'Ordine del Giorno e della data di convocazione. Delle riunioni Consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Statuto Art.7 - Il presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione con voto segreto. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile alla scadenza del mandato. In caso di assenza o legittimo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente ed, in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell’amministrazione dell’Associazione; la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed è assistito dal Segretario.
II Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili ed amministrativi della Pro Loco.
II Presidente, allo scadere del mandato, resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

Statuto Art.8 - Il segretario

Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.
Assiste il Consiglio, redige i verbali del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Soci, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta degli atti e dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione.
Dura in carica quattro anni ma decade in caso di decadenza del Presidente.


Statuto Art.9 - Il collegio dei revisori dei conti

II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
Il collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
Esso ha il compito di esaminare periodicamente ed in qualsiasi momento, ma almeno una volta all'anno, la contabilità sociale e relazionare sulla verifica e sui bilanci.
I Revisori dei Conti possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
I Revisori mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, saranno sostituiti dai Soci che nelle ultime elezioni seguono immediatamente i membri eletti.

Statuto Art.10 - Il collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
II    Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
Esso ha il compito di decidere sul rispetto delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci.
I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
I    Probiviri mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, saranno sostituiti dai Soci che nelle ultime elezioni seguono immediatamente i membri eletti.

Statuto Art.11 - Il comitato esecutivo

II    Comitato Esecutivo, eletto dal Consiglio di Amministrazione, ha potere decisionale su tutte quelle operazioni che comportino una decisione operativa immediata.
Le decisioni del Comitato Esecutivo devono essere ratificate dal Consiglio d'Amministrazione.
Delle sedute dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Segretario e dal Presidente.

Statuto Art.12 - Tutela

L’Atto Costitutivo, lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche, l'Atto di Scioglimento, le risultanze Contabili e la relazione annuale sull’attività, approvati dall’Assemblea dei Soci, vanno inviati agli Organi competenti per legge.

Statuto Art.13 - Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con le modalità di cui all’Art. 5 ed in tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, i beni acquistati col concorso finanziario pubblico specifico e prevalente ed il patrimonio rimanente, saranno devoluti all’Ente eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune di Longarone.

Statuto Art.14 - Personale dipendente

L'Associazione, ove si renda necessario, ed il suo Bilancio lo consenta, può assumere personale dipendente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che fisserà la natura dell’incarico, la sua durata e la retribuzione, in osservanza alle normative vigenti in materia di personale.

Statuto Art.15 - Finanziamento

I proventi, con i quali l'Associazione provvede alla propria attività, sono:
1)    Le quote sociali, come fissate dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci;
2)    Gli eventuali fondi di riserva, (conseguenti alle eccedenze di Bilancio). L’eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso reinvestito in attività statutariamente previste;
3)    I contributi di Enti pubblici ( Regione, Provincia, Comuni ed altri );
4)    I contributi di Associazioni, ( Commercianti, Albergatori ecc. );
5)    Le eventuali donazioni e lasciti;
6)    I proventi di iniziative permanenti od occasionali.
Tali proventi non potranno, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.

Statuto Art.16 - I soci

Possono essere Soci tutti i cittadini residenti, già residenti, domiciliati o che svolgono attività nel territorio Comunale o nei Comuni limitrofi o comunque che facciano richiesta scritta.
I Soci si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Benemeriti. Tutti i Soci hanno pari diritto di voto.
Soci Ordinari sono coloro che versano la quota d'iscrizione annuale come approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio.
Soci Sostenitori sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.
Soci Benemeriti sono coloro dichiarati tali dall'Assemblea dei Soci per aver erogato particolari benefici morali e materiali all’Associazione.
I Soci hanno diritto:
a)    alle pubblicazioni periodiche informative dell’Associazione;
b)    a frequentare i locali dell’Associazione;
e)    ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione ed eventuali pubblicazioni e servizi;
d)    a prendere visione, presso la sede della Pro Loco, degli atti dell'Associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.
La qualità di Socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità.
I relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio di Amministrazione.
Avverso tali decisioni, il Socio interessato, al quale va comunicato il provvedimento, può proporre ricorso ai Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione presentando le sue controdeduzioni.

Statuto Art.17 - Presidente onorario

II Presidente Onorario è nominato dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione.
AI Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.
Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Statuto Art.18 - Varie

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle norme statutarie dell’UNPLI, alle leggi riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.
Tutte le cariche all’interno dell’Associazione Pro Loco sono gratuite.
Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Statuto Art.19 - Consorzi

L'Associazione al fine di assicurare un più completo conseguimento dei compiti statutari può consorziarsi con altre Pro Loco della zona.
Il Consorzio ha Io scopo altresì di favorire la collaborazione fra Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative comuni e di coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le Pro Loco aderenti.

Statuto Art.20 - Rappresentanza Regionale

L’Associazione può aderire all’Organo Associativo Regionale delle Pro Loco Venete ( U.N.P.L.I. ), con diritto di partecipare alle nomine in seno allo stesso. Con tale adesione riconosce tutta la normativa degli Statuti Regionale e Provinciale dell’UNPLI.

Statuto Art.21 - Norma transitoria

II Presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il …………… a Longarone ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

 

FINO A MERCOLEDI' 1° NOVEMBRE

L'UFFICIO PRO LOCO LONGARONE ED IL MUSEO "LONGARONE VAJONT ATTIMI DI STORIA"

SARANNO APERTI COI SEGUENTI ORARI:

 

                                        

LUNEDI': CHIUSO

MARTEDI' : 9.30-12.30 / 15.00-18.00 

MERCOLEDI': 9.30-12.30 / 15.00-18.00

GIOVEDI': 9.30-12.30 / 15.00-18.00

VENERDI': 9.30-12.30 / 15.00-18.00

SABATO: 9.30 - 12.30 / 15.00-18.00

DOMENICA 9.30-12.30 / 15.00 -18.00