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PERMESSI FUNGHI L’associazione Pro Loco di Longarone rilascia i permessi per la raccolta dei funghi per conto della comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano cosi come previsto dal regolamento allegato.
LA COMUNITÀ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDANO, Vista la L.R. 19 agosto 1996 n. 23 che detta norme per la "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"; Vista la D.G.R.V. n. 646 del 25.02.1997 che detta le disposizioni esecutive di attuazione della sopracitata L.R. 19 agosto 1996 n. 23; Visto il Decreto n. 339 del 18.02.1997 del Dirigente Generale del Dipartimento per le Foreste e l’Economia Montana, relativo all’approvazione del fac-simile del tesserino di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei; Vista la D.G.R.V. n. 109 del 20.01.1998 di modifica delle disposizioni esecutive di attuazione della L.R. 19 agosto 1996 n. 23; Visto il “Regolamento provvisorio per la raccolta funghi all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”; emana il seguente
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI Art. 1) – Finalità 1) Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l’incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell’ambito del territorio della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano. 2) Per le aree ricomprese all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la raccolta di funghi è disciplinata, oltre che dal presente Regolamento, dal “Regolamento provvisorio per la raccolta funghi all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”.
Art. 2) – Autorizzazioni alla raccolta 1) La raccolta dei funghi spontanei è subordinata al possesso di: a) una autorizzazione, sottoforma di apposito "tesserino ", avente validità su tutto il territorio regionale; il “tesserino” ha validità quinquennale, rinnovabile su richiesta dell’interessato da presentare su apposito modello in marca bollata (€ 14,62=); b) un “permesso” di validità giornaliera, settimanale, mensile o annuale, che consente la raccolta nell’ambito del territorio della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano; 2) Sono esentati dal possesso del tesserino e del permesso per la raccolta dei funghi: a) nei rispettivi fondi: i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro famigliari, gli aventi diritto di uso civico. b) nei rispettivi fondi e nei fondi delle altre regole, se in possesso dell’autorizzazione del capo regola competente: i regolieri e gli appartenenti alle regole. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al presente comma devono dimostrare, tramite esibizione dell’autorizzazione nominativa, il titolo che consente l’esenzione. 3) I soggetti abilitati al rilascio dei tesserini e dei permessi sono: a) la Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano; b) i Comuni della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano; c) gli altri soggetti autorizzati dalla Comunità Montana o dai Comuni. 4) L’età minima per il rilascio del tesserino è di 14 anni; ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di tesserino e permesso. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito all’accompagnatore autorizzato. 5) Il possesso del permesso alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.
Art. 3) – Limiti e modalità di raccolta
1) La raccolta dei funghi è consentita nei limiti di cui al successivo comma 3: a) tutti i giorni: - per i residenti nei Comuni della Comunità Montana; - per i proprietari dei terreni, per gli usufruttuari, per i conduttori ed i loro famigliari, per gli aventi diritto di uso civico, nei loro rispettivi territori; - per i regolieri e gli appartenenti alle regole, nei rispettivi fondi e nei fondi delle altre regole, se in possesso dell’autorizzazione del capo regola competente; b) nei giorni di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali: - per i non residenti nei Comuni della Comunità Montana 2) All’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, la raccolta dei funghi è consentita, esclusivamente nelle zone di protezione agro-silvo-pastorale, nei limiti di cui al successivo comma 3, tutti i giorni, come concesso dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 109 del 20 gennaio 1998: a) ai residenti e agli originari dei Comuni del Parco: nei limiti territoriali del Comune di residenza; b) ai proprietari dei terreni, agli usufruttuari, ai conduttori ed ai loro famigliari, agli aventi diritto di uso civico: per i loro rispettivi territori; 3) La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg. 2, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie: a) Agrocybe aegerita (Pioppini) b) Amanita caesarea (Ovoli) c) Boletus gruppo edulis (Porcini) d) Calocybe gambosa (Tricholoma georgii) (Fungo di San Giorgio) e) Cantharellus cibarius (Finferlo, gallinaccio) f) Cantharellus lutescens (Finferla) g) Clitopilus prunulus (Prugnolo) h) Clitocybe geotrop i) Craterellus cornocopioides (Trombetta da morto) j) Macrolepiota procera e simili (Mazza di tamburo) k) Morchella tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola) l) Polyporus poes caprae m) Trichooloma gruppo terreum (Morette) n) Russula Virescens (Verdone)
4) I limiti di cui al precedente comma 3 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. 5) Per ogni specie è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza. E’ fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all’atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. 6) E’ vietata la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso. 7) Nessun limite è posto al proprietario, all’usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell’ambito del fondo in proprietà od in possesso. 8) La raccolta dei funghi è vietata nelle aree di cui all’art 5 della L.R. 19 agosto 1996 n. 231. Ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 25 febbraio 1997, la raccolta dei funghi è inoltre vietata, fino al completo affrancamento degli impianti, nei boschi percorsi da incendio, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento. 9) Il proprietario, o chi abbia il godimento del fondo, ha la facoltà di escludere l’accesso ai cercatori purchè porti tale divieto a conoscenza dei terzi con forme inequivocabili.
Art. 4)– Agevolazioni alla raccolta
1) Ai residenti che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, è accordata l’agevolazione di derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dall’art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23. 2) L’agevolazione è concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti: a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo; b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettiva; c) soci di cooperative agro-forestali aventi sede nella Comunità Montana. 3) Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati dovranno presentare alla Comunità Montana una dichiarazione, a firma autenticata, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali ritengono di avere diritto all’agevolazione.
Art. 5) – Violazioni
1) I contravventori sono puniti con sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,82= a € 51,65= e la confisca del raccolto, salvo eventuali reati perseguibili giudiziariamente. 2) Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l’eccedente; in ogni caso il confiscato viene distrutto in loco, ovvero consegnato previo controllo micologico, ad enti istituti di beneficienza.
Art. 6) – Quadro dei tesserini, dei permessi e dei contributi
1) Per i residenti nei Comuni della Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano, il rilascio del tesserino, con validità quinquennale, è a titolo gratuito su richiesta in apposito modello in marca bollata (€ 10,33=); Per i residenti nella Regione Veneto, ma non residenti nella Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldano, il rilascio del tesserino compete agli enti di cui all’art. 2, comma 2 della L.R. 19 agosto 1996, n. 232;
Per i non residenti nella Regione Veneto, il rilascio del tesserino è subordinato al versamento di € 3,00= e alla presentazione di richiesta in apposito modello in marca bollata (€ 10,33=); 2) Per i residenti nei Comuni della Comunità Montana, il rilascio dei permessi è a titolo gratuito. Per i non residenti, i costi dei permessi sono riportati nella seguente tabella: Durata
| Costo unitario
| | Giornaliero | 10,00 € | Settimanale
| 20,00 € | Mensile
| 40,00 € | | Annuale | 77,00 € |
3) La Comunità Montana stabilisce annualmente il numero di permessi rilasciabili ai singoli Comuni, in relazione all’esperienza pregressa, al numero dei residenti e al carico turistico. Art. 8) – Norme finali
1) I Comuni e gli altri soggetti autorizzati dalla Comunità Montana o dai Comuni, provvedono a quanto necessario per garantire la distribuzione dei tesserini e dei permessi nonché per attuare la vigilanza ed il controllo sul territorio di competenza, rendicontando annualmente gli introiti ottenuti e versandone una quota pari al 30% alla Comunità Montana. 2) La Comunità Montana, I Comuni e gli altri soggetti autorizzati alla distribuzione dei tesserini dovranno utilizzare gli introiti secondo la seguente ripartizione: | | costi sostenuti per l’esercizio delle funzioni amministrative | Interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto della raccolta dei funghi | TOT. | Comunità Montana
| 10% | 20% | 30%
| Comuni e altri soggetti autorizzati
| 20% | 50% | 70% | | Tot. | 30% | 70% | 100% | 3) I Comuni dovranno rendicontare annualmente l’utilizzo della quota da loro trattenuta per interventi di tutela e valorizzazione dei territori, entro il 30 settembre dell’anno successivo alla raccolta degli introiti. 4) Per quanto non contenuto nel presente regolamento, comprese le sanzioni amministrative per gli inadempienti, si fa riferimento alle direttive impartite dalla L.R. 19 agosto 1996, n. 23 e alle successive disposizioni esecutive. Relativamente alle aree incluse nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, si fa riferimento al “Regolamento provvisorio per la raccolta funghi all’interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”.
1 Di seguito si riportano i commi 1), 2) e 3) dell’art. 5: ART. 5. 1) La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione: a) nelle riserve naturali integrali; b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione; c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali; d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati. 2) La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi. 3) È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
2 Di seguito si riporta il comma 2) dell’art. 2: ART. 2. 2) Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, e nei Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui ….
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