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Statuto Art.10 - Il collegio dei probiviri PDF Stampa E-mail

 

Art. 10 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
II    Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
Esso ha il compito di decidere sul rispetto delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci.
I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
I    Probiviri mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, saranno sostituiti dai Soci che nelle ultime elezioni seguono immediatamente i membri eletti.

 

 
 

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