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Statuto Art.10 - Il collegio dei probiviri |
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Art. 10 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci. II Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Esso ha il compito di decidere sul rispetto delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. I Probiviri mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, saranno sostituiti dai Soci che nelle ultime elezioni seguono immediatamente i membri eletti.
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