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Statuto Art.9 - Il collegio dei revisori dei conti |
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Art. 9 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Esso ha il compito di esaminare periodicamente ed in qualsiasi momento, ma almeno una volta all'anno, la contabilità sociale e relazionare sulla verifica e sui bilanci. I Revisori dei Conti possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. I Revisori mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, saranno sostituiti dai Soci che nelle ultime elezioni seguono immediatamente i membri eletti.
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