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Statuto Art.9 - Il collegio dei revisori dei conti PDF Stampa E-mail

 

Art. 9 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


II Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
Il collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.
Esso ha il compito di esaminare periodicamente ed in qualsiasi momento, ma almeno una volta all'anno, la contabilità sociale e relazionare sulla verifica e sui bilanci.
I Revisori dei Conti possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
I Revisori mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, saranno sostituiti dai Soci che nelle ultime elezioni seguono immediatamente i membri eletti.

 

 
 

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